Il rischio rumore entra nella categoria di rischi sul lavoro definiti dal Testo Unico come rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici. L’articolo a cui occorre fare riferimento è l’art. 180 del DLgs 81/08 dove viene indicato esplicitamente:

“Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.”

Al comma 2:

“Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II”.

Il capo II del Titolo VIII riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro e comprende gli articoli che vanno dal 187 al 198. In particolare per ciò che riguarda la valutazione del rischio rumore occorre tenere in considerazione l’art. 190, dove viene esplicitamente obbligato il datore di lavoro a valutare il rischio rumore a cui sono sottoposti tutti i suoi dipendenti. Si può quindi dire che tale valutazione è sempre obbligatoria, come confermato dal comma 1 dell’art.181:

“Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.”

Esistono però dei casi in cui può rivelarsi inutile, pensiamo ad esempio a un ufficio dove lavora un gruppo di videoterminalisti, difficilmente saranno esposti al rischio rumore. In questi casi il datore di lavoro può riportare nel DVR (Documento Valutazione Rischi) una giustificazione con la quale spiega perché non ha ritenuto necessario effettuare analisi più approfondite del rischio. Tale possibilità viene riportata nel comma 3 art. 181 DLgs. 81/08:

“Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi é riportata sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.”