In base al comma 2 dell’art.181 DLgs 81/08 l’aggiornamento della relazione fonometrica e del relativo documento di valutazione dei rischi deve essere effettuato:

  • ogni 4 anni oppure
  • in caso di modifiche sostanziali alla struttura aziendale oppure
  • nel caso in cui i risultati della sorveglianza sanitaria lo indichino come operazione necessaria per garantire la sicurezza dei lavoratori.

La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

L’aggiornamento dei rilievi fonometrici deve avvenire nei casi in cui nella valutazione dei rischi manchino i seguenti elementi fondamentali:

  • Livello di esposizione al rumore – Lex e Livello sonoro di picco – LCpicco degli esposti ad oltre 80 dB LAeq,T e/o 135 dB LCeq,T
  • Presenza delle condizioni di rischio indicate nel comma 1 art.190 dlgs 81/08
  • Individuazione di aree con LAeq,T > 85 dB(A) e/o L 137 dB LCeq,T
  • Verifica dell’efficienza e dell’efficacia dei dispositivi di protezione individuale
  • Indicazione delle misure di protezione dai rischi quando sono presenti Lex > 80 dB LAeq,T e/o LCpicco > 135 dB LCeq,T

Un’ulteriore possibilità di aggiornamento del DVR in relazione al rischio rumore è contenuto nel comma 2 dell’art. 185 del DLgs 81/08. Qui viene infatti imposta una revisione della valutazione dei rischi qualora il medico competente rilevi, in sede di sorveglianza sanitaria, alterazioni apprezzabili della salute di un lavoratore, legate a uno specifico rischio lavorativo (il rumore o altro agente fisico).